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Ordinanza — n. 38962/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating already examined grievances without new elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38962/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments regarding the opposing threat and the exclusion of mitigating circumstances were deemed generic and inconsequential since the lower court had already addressed these issues. Consequently, the court rejected the appeal because the grievances were merely a repetition of previously examined points without new factual elements.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grievances already examined by the court of first instance without presenting new elements or arguments capable of altering the factual or legal assessment.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of grievances lack of new elements court costs procedural dismissal attenuazione libera della pena condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLIONE MAURIZIO nato a MONTESARCHIO il 20/12/1969 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso nel ribadire doglianze già esaminate dalla Corte, risulta manifestamente infondato, essendo stato dato conto dai Giudici di merito della minaccia di tipo oppositivo, formulata dal ricorrente nei confronti degli operanti intervenuti dopo il sinistro stradale, profilo contestato con argomenti generici e comunque inconferenti rispetto alla trama ricostruttiva;

Ritenuto che il secondo motivo è del pari manifestamente infondato, indulgendo in proposizioni astratte, che non si misurano con gli elementi posti dalla Corte a fondamento dell'esclusione delle invocate attenuanti, fra l'altro la gravità della condotta e la pluralità dei precedenti; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Preidnte