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Ordinanza — n. 38961/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as specific and unfounded regarding minor escape conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38961/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling the grounds were too general and unsupported by facts. The appellant argued about the minor nature of his escape, but the court noted he fled violently and spoke to someone who then ran away. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are non-specific and manifestly unfounded, particularly when the lower court has already assessed the particular minor nature of the conduct.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-specific grounds manifestly unfounded minor escape conduct court costs award aiuto all'evasione di detenuti persecuzione determinante per la fuga allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MAMOUNI ELMAHFOUD nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; „- visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è aspecifico, in quanto non si confronta con gli argomenti sulla base dei quali la Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità della condotta di evasione, ed è comunque manifestamente infondato, essendo stato sottolineato come a distanza dal luogo di restrizione il ricorrente stesse parlando con una persona, datasi a precipitosa fuga alla vista degli operanti, e come il ricorrente abbia reagito in modo violento per sottrarsi all'arresto in flagranza;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore I Presid nte