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Ordinanza — n. 38959/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and lack of merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38959/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were deemed generic, repetitive of issues already examined by the appellate court, and insufficient to challenge the established facts regarding her absence from the execution location. Consequently, the court refused to conduct a new substantive review of the sentencing or the alleged lack of punishability.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and not merely generic; the court cannot substitute its own judgment for that of the lower court on matters of fact and merit already decided.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of merit review procedural costs Cassa delle ammende punibilità circostanza attenuante scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che il secondo motivo non si confronta con il rilievo della Corte in ordine alla genericità del motivo di appello e reitera in punto di causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO IMMACOLATA nato a NAPOLI il 08/12/1992 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è generico e reiterativo di deduzioni esaminate dalla Corte, che ha rilevato come la ricorrente si fosse allontanata dal luogo di esecuzione della misura e come la condotta fosse stata interrotta da un controllo casuale dei Carabinieri, senza che siano emersi elementi attestanti uno stato di necessità;

Rilevato che il secondo motivo non si confronta con il rilievo della Corte in ordine alla genericità del motivo di appello e reitera in punto di causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. rilievi parimenti generici e inidonei a vulnerare la complessiva ricostruzione della condotta; Ritenuto che il terzo motivo è volto a sollecitare un alternativo giudizio di merito in ordine al trattamento sanzionatorio e alla riduzione per le attenuanti generiche, a fronte di una non arbitraria valutazione della Corte; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consig