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Ordinanza — n. 38955/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming traffic exemption due to flashing lights and sirens being insufficient provocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38955/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the argument that flashing lights and sirens constituted provocation under Article 393-bis of the Penal Code. The court found these circumstances unqualified as aggressive or contrary to elementary rules, rendering the exemption inapplicable. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; The mere use of flashing lights and sirens by emergency vehicles does not automatically satisfy the requirement of provocation or aggression necessary to invoke the exemption from criminal liability provided by Article 393-bis of the Penal Code.

Parole chiave

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Article 393-bis Penal Code emergency vehicle exemption provocation requirement inadmissible appeal traffic offense liability pubblica intimidazione grave intralcio alla circolazione sicurezza della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAIANGOS CARMINE nato a NAPOLI il 12/08/1979 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso reitera deduzioni manifestamente infondate, e ab origine formulate in modo generico e assertivo, in ordine alla configurabilità dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen, non essendo la stessa desumibile, neppure nella forma putativa, dal fatto che l'intervento degli operanti fosse avvenuto con lampeggianti e a sirene spiegate, circostanza non qualificabile come provocatoria o aggressiva o contrastante con regole elementari;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il PreVdeite