Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and improper merit review attempt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision regarding a forged check, arguing for a new trial and different sentencing. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the lower court had sufficient evidence and correctly refused to examine the generic mitigating circumstances on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded or if it improperly seeks a re-evaluation of the merits, as the appellate court has already adequately addressed the evidentiary context and factual findings.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREZ FRANCESCO nato a TORRE DEL GRECO il 22/01/1970 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha debitamente esaminato le deduzioni difensive, riproposte in questa sede, spiegando non illogicamente che a fondamento dell'assunto della sottoscrizione dell'assegno, poi falsamente denunciato smarrito, vi era un ampio corredo probatorio, costituito da inequivoche dichiarazioni e dati documentali, che avrebbero dovuto inquadrarsi nel contesto dei rapporti tra i protagonisti della vicenda, risultando congruo in tale prospettiva che il nuovo difensore avesse sottoscritto l'assegno per il pagamento delle spettanze maturate dal precedente difensore;
Ritenuto che manifestamente infondato risulta il secondo motivo in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, avendo la Corte ampiamente chiarito le ragioni per cui avrebbe dovuto reputarsi inutile una perizia grafica sulla firma recata dall'assegno, a fronte degli ulteriori inequivoci elementi acquisiti; Ritenuto infine che il terzo motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche è volto a prospettare una diversa valutazione di merito, non consentita in questa sede, e risulta comunque manifestamente infondato, a fronte del rilievo della Corte in ordine alla mancanza di reali segnali di resipiscenza;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere este Il P