Ordinanza — n. 38951/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONDAY IGHODARO nato il 01/03/1986 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso riproduce deduzioni già esaminate dalla Corte che ha escluso l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen. sulla base di una pluralità di convergenti elementi, in primo luogo costituiti dalla gravità della condotta e dall'intensità del dolo, spiegati con argomenti non illogici ed inseriti nel quadro dei numerosi procedimenti penali a carico del ricorrente, giudizio che non risulta vulnerato dalle reiterative doglianze, non idonee a vulnerare la valutazione sotto il profilo giuridico;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38951/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto inoltre che il secondo motivo risulta manifestamente infondato, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine alle ragioni per cui è stata in concreto applicata la recidiva, essendosi ritenuto che i plurimi precedenti indicassero una proclività alla commissione di reati della stessa indole, potenziata dall'attitudine a scontrarsi con le forze dell'ordine, e che dunque la reiterazione attestasse I continuità con il passato criminale e la maggiore pericolosità del ricorrente; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONDAY IGHODARO nato il 01/03/1986 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso riproduce deduzioni già esaminate dalla Corte che ha escluso l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen. sulla base di una pluralità di convergenti elementi, in primo luogo costituiti dalla gravità della condotta e dall'intensità del dolo, spiegati con argomenti non illogici ed inseriti nel quadro dei numerosi procedimenti penali a carico del ricorrente, giudizio che non risulta vulnerato dalle reiterative doglianze, non idonee a vulnerare la valutazione sotto il profilo giuridico;
Ritenuto inoltre che il secondo motivo risulta manifestamente infondato, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine alle ragioni per cui è stata in concreto applicata la recidiva, essendosi ritenuto che i plurimi precedenti indicassero una proclività alla commissione di reati della stessa indole, potenziata dall'attitudine a scontrarsi con le forze dell'ordine, e che dunque la reiterazione attestasse I continuità con il passato criminale e la maggiore pericolosità del ricorrente; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr sid