Court dismisses appeal for peculation conviction, ruling public duties preclude manual task defenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal manifestly unfounded and inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued his role involved only manual tasks, but the court found his position as sector manager included public certification powers. Consequently, the court ruled that misappropriating funds constituted peculation under the Penal Code, as the duties were of public significance rather than merely manual.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 357, 358 cod. pen.; The court held that public officials performing duties with certification powers cannot claim their functions are merely manual to avoid liability for peculation when misappropriating funds.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANSISERA MICHELE nato a MILANO il 18/01/1963 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, dovendosi ritenere che la condotta di appropriazione di somme dovute a vario titolo da utenti, di cui il ricorrente aveva acquisito la disponibilità quale responsabile del settore utenza del servizio amministrativo del presidio di Ancona dell'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica, integri il delitto di peculato, venendo in rilievo un'attività di rilievo pubblicistico, qualificata anche da poteri certificativi e comunque non riducibile a mansioni d'ordine o a prestazioni manuali (secondo quanto previsto dagli artt. 357 e 358 cod. pen.);
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi e