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Ordinanza — n. 38947/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of oral hearing and merit review prohibition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38947/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different merit assessment, but the court noted the second and third grounds were barred because the appellate court had already addressed them. Furthermore, the first ground regarding the oral hearing was rejected because no such request was timely filed and written conclusions were instead submitted.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the contested judgment was rendered without an oral hearing and the appellant fails to request one, or if the appeal seeks a re-evaluation of merits already decided by the appellate court.

Parole chiave

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inadmissible appeal oral hearing requirement prohibition of merit review procedural costs Cassa delle ammende circostanze attenuanti pericolo di reiterazione motivi di rigore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORKHANI MOHAMED ALI nato il 27/01/1985 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il tema della presenza dell'imputato è rilevante solo alla condizione che l'udienza di appello si svolta con trattazione orale in udienza, ciò che nel caso di specie non è avvenuto non risultando che fosse stata presentata tempestiva richiesta e risultando per contro che il difensore aveva inviato conclusioni scritte;

Ritenuto che il secondo e il terzo motivo sono allo stesso modo manifestamente infondati, oltre che volti a sollecitare un diverso apprezzamento di merito, non consentito in questa sede, avendo la Corte dato conto delle ragioni per cui da un lato ha negato le attenuanti generiche, valorizzando le modalità dei fatti e i numerosi precedenti penali e dall'altro l'ingravescente concreta pericolosità del ricorrente, desunta dalla ricaduta nel delitto in un arco di tempo concentrato, a fronte di pregresse sentenze di condanna sintomatiche di una personalità proclive alla commissione di reati, di cui i fatti in esame costituiscono negativa evoluzione;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigiliere estensore Il P esid