Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and preclusion of new merit arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for specific procedural errors and a new assessment of evidence, but the court found these grounds generic, unsupported by facts, or precluded by the timing of legislative changes. Consequently, the lower court's judgment upholding the conviction was confirmed without substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) e b) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, manifestly unfounded, or precluded by the absence of prior arguments in the appellate proceedings.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRUCCI MATTIA nato a ATESSA il 28/01/1984 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; L visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è generico e comunque manifestamente infondato, in quanto l'erronea indicazione dei numeri di registro non vale ad escludere che l'identità sostanziale del procedimento, dovendo essere imputata ad errore materiale, fermo restando che le deduzioni volte ad accreditare un possibile vizio in ordine all'iscrizione della notitia criminis e al conseguente svolgimento del procedimento sono state prospettate in termini aspecifici;
Ritenuto che il secondo motivo riguardante la valutazione della prova è manifestamente infondato e comunque genericamente formulato, in quanto la Corte ha dato conto delle conclusioni del perito, che ha con certezza attribuito al ricorrente la firma in verifica, e ha segnalato l'inconferenza delle criticità rilevate, di cui il ricorso non spiega comunque la reale incidenza sulle conclusioni peritali; Ritenuto che il terzo motivo è generico e volto ad una diversa valutazione di merito non consentita in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte circa l'attribuibilità al ricorrente di una consapevole falsa denuncia di smarrimento dell'assegno consegnato alla persona offesa;
Ritenuto che il quarto motivo è precluso, inerendo ad un profilo di merito, rispetto alla quale non consta che il ricorrente avesse formulato deduzioni nel giudizio di appello, celebrato dopo l'introduzione delle modifiche dell'art. 131-bis cod. pen. da parte del d.lgs. 150 del 2022; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore