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Ordinanza — n. 38945/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of illogicality or arbitrariness in lower court's penalty assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38945/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for illegal cultivation and the sentencing, claiming errors in the lower court's evaluation. The court rejected these claims, finding no illogicality or arbitrariness in the merit assessment regarding the scale of the operation and the defendant's criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised do not demonstrate illogicality or arbitrariness in the factual or legal evaluation by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility illogicality standard arbitrariness review penal responsibility illegal cultivation procedural costs Cassazione ordinanza valutazione del reinserimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAVERSI GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 11/03/1969 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, inerente alla penale responsabilità della ricorrente per il delitto di coltivazione illecita, nel riprodurre deduzioni vagliate dalla Corte, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di merito non illogicamente valorizzato sia la collocazione della coltivazione, sia il numero di piantine, elementi che, valutati anche alla luce delle testimonianze valorizzate, hanno consentito di escludere l'ipotesi di una piantagione domestica e rudimentale, finalizzata alla produzione di sostanza destinata al mero uso personale;

Ritenuto che il secondo motivo, riguardante l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod pen., la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, si risolve nella sollecitazione di un diverso apprezzamento del merito, in assenza di profili di illogicità o arbitrarietà della valutazione della Corte, che ha dato conto delle modalità della condotta, della non esiguità del pericolo, della negativa personalità del ricorrente e dei suoi precedenti penali; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il P esid