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Ordinanza — n. 38942/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of proof for distinct criminal design and temporal distance from facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38942/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the absorption of criminal charges and the relevance of new evidence. The court found that the appellant's activities were distinct from the previous conviction due to a lack of proof for a continuous criminal design and significant temporal distance from the facts. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a judgment of conviction is inadmissible if the grounds are generic, unsupported by new evidence, or fail to demonstrate a distinct criminal design separated by time from the original facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility absorption of charges distinct criminal design temporal distance from facts procedural costs and fine coltivazione di canapa traffico aggravato di stupefacenti consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANCEMI FRANCESCO nato a PALERMO il 30/05/1985 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è genericamente formulato in quanto non si confronta con la decisiva argomentazione utilizzata dalla Corte al fine di escludere l'assorbimento del capo 3) nel capo 1), costituita dal rilievo che la sostanza detenuta era riferibile ad una attività di coltivazione non coincidente con quella nella quale stava concorrendo il ricorrente a partire dal 2 maggio 2022, data della sua liberazione dalla detenzione domiciliare, tutti gli altri elementi assumendo una valenza convergente nella prospettiva specificamente indicata, tale da far escludere nei confronti del ricorrente l'ipotesi dell'assorbimento;

Ritenuto che il secondo motivo è volto a suggerire una rilettura del quadro probatorio e risulta in concreto non consentito, a fronte di quanto segnalato dalla Corte che ha ritenuto non illogicamente di poter prescindere, quanto alla posizione del ricorrente, da annotazioni presenti nelle stanze adibite alla semina, potendosi aver riguardo, in linea con quanto già osservato in precedenza, all'attualità dell'attività di coltivazione e per questo alla data dell'accertamento, in cui era stata rilevata la presenza delle piante sviluppate e in fase di fioritura;

Ritenuto che il terzo motivo risulta assertivamente formulato, in funzione di un diverso giudizio di merito, e comunque manifestamente infondato, a fronte del rilievo dirimente attribuito con riguardo all'attività del ricorrente, come già delineata, alla distanza temporale dai fatti oggetto della precedente sentenza, in tal senso essendo stato segnalato che mancava la prova della riconducibilità al ricorrente di un medesimo disegno criminoso; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il P