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Ordinanza — n. 38941/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of merit-based vices and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38941/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Roberto Fontana inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different merit assessment regarding drug trafficking charges, but the court found his arguments generic and lacking specific vices. Consequently, the court upheld the lower court's decision based on its non-arbitrary evaluation of the defendant's conduct and financial situation.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to identify specific vices of the judgment and relies on generic arguments rather than a distinct re-evaluation of the merits.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic arguments rejection drug trafficking sentencing procedural costs award merit-based vices requirement motivi di cassazione condono delle spese procedurali attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA ROBERTO nato a PANTELLERIA il 04/04/1974 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, incentrato sulla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 reitera deduzioni già esaminate nella prospettiva di una diversa valutazione di merito e risulta comunque manifestamente infondato, avendo la Corte dato rilievo all'assai significativo dato ponderale che valutato alla luce delle attrezzature disponibili e dell'incompatibilità con il reddito di cui il ricorrente dispone consentono di inquadrare unitariamente tutti gli elementi della fattispecie in senso incompatibile con l'ipotesi di un piccolo spaccio e, conseguentemente, della lieve entità;

Ritenuto che il secondo motivo è volto a sollecitare un diverso apprezzamento di merito, in assenza dell'individuazione di vizi deducibili in questa sede, avendo la Corte negato le attenuanti generiche sulla base di una valutazione non arbitraria, incentrata sulla gravità della condotta e sugli elementi che denotano il carattere non occasionale, nonché sulla mancanza di elementi positivamente valutabili, profilo che il motivo di ricorso si limita a contestare con argomenti generici; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il l7reid