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Ordinanza — n. 38937/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on false accusation charges, ruling defense arguments were inadmissible and factually unsupported.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38937/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for false accusation. The defense argued the victim's credibility was not sufficiently evaluated and that the crime of simulated offense could not be confirmed merely because the money was found missing. The court rejected these claims, noting the appellate court had thoroughly excluded the possibility of theft due to the victim's awareness and the context, rendering the defense's version implausible.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.; Art. 607 c.p.: The court must assess credibility in light of all circumstances; a defense claiming the crime of simulated offense is unfounded when the victim's awareness and the factual context objectively exclude the possibility of the alleged theft.

Parole chiave

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false accusation charges simulated criminal offense credibility assessment inadmissible appeal victim awareness procedural inadmissibility criminal liability imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.
Art. 607 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRICCA MAURIZIO nato a TRIESTE il 03/04/1965 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria difensiva, OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi, incentrati sul mancato superamento del ragionevole dubbio e sul vizio di motivazione sono volti in realtà a riproporre la versione difensiva, accreditandola in punto di fatto e si risolvono dunque in deduzioni non consentite, risultando comunque manifestamente infondate, a fronte di quanto rilevato dalla Corte, che non si è limitata a valutare in termini generici la credibilità di quanto denunciato, ma ha inteso radicalmente escludere che il fatto si fosse verificato, avendo riguardo al contesto operativo del ricorrente ed a tutti gli altri elementi acquisiti, tali da rendere priva di giustificazione e di plausibilità la tesi che il predetto, avendo omesso per alcuni giorni di depositare le somme prelevate, potesse aver subito un furto, senza tuttavia avvedersi di nulla -pur a fronte della cospicua somma detenuta e inverosimilmente conservata nella sua borsa da lavoro-, prima del momento in cui si era presentato per il deposito: fra l'altro la Corte non si è limitata a valutare l'intrinseca credibilità e a prendere atto della violazione di una disposizione interna da parte del ricorrente, elementi che valutati congiuntamente, conducevano alle legittime conclusioni assunte, ma ha dato conto anche di altri elementi, idonei a confermare l'assunto accusatorio e dunque il carattere simulatorio della denuncia, a cominciare dalle dichiarazioni della contabile Peschier in merito alle anomalie già riscontrate;

Ritenuto in tale quadro che deve ritenersi esclusa non illogicamente l'ipotesi di un furto con destrezza, tale da sfuggire alla capacità di controllo della vittima, dovendosi inoltre rimarcare come del tutto infondata risulti l'osservazione difensiva secondo cui il delitto di simulazione di reato non sarebbe ravvisabile in quanto era stato confermato l'accertamento della sottrazione del denaro attribuibile al ricorrente e dunque la denuncia non avrebbe potuto reputarsi falsa per il solo fatto che fosse mutato il soggetto cui avrebbe dovuto attribuirsi la responsabilità:

è agevole replicare che l'appropriazione della somma da parte dell'imputato non implica che quel fatto fosse stato comunque veridicamente denunciato, venendo in rilievo al contrario un fatto strutturalmente diverso, sotto il profilo della condotta e del contesto spazio-temporale; Ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto non è ravvisabile alcun travisamento delle dichiarazioni rese dal teste Codiglia, nella parte concretamente utilizzata, essendo stato sottolineato dalla Corte che il predetto aveva dato conto della possibilità della perdita di somme ovvero del compimento di furti in ambienti talvolta mal frequentati, ma aveva anche fatto riferimento ad azioni furtive rilevanti e subito denunciate, profili comunque inidonei a giustificare l'assunto difensivo correlato alla denuncia del ricorrente, incentrata su un ammanco cospicuo pari a circa euro 50.000,00, derivante da azione furtiva sfuggita a qualunque controllo;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Co