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Ordinanza — n. 38933/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic merit arguments and unfounded claims on general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38933/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for alternative merit-based evaluations and the recognition of general mitigating circumstances, but the court found these arguments generic and lacking specific grounds. Consequently, the court rejected the request to re-evaluate the criminal responsibility judgment based on the established evidence.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generically formulated, seeks to solicit alternative merit-based evaluations without identifying specific defects in the reasoning, or raises merit-related arguments that are manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic merit arguments general mitigating circumstances criminal responsibility judgment procedural costs fine attenuazione della pena motivi di cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASSARI GIUSEPPE nato a CATANIA il 13/01/1964 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è genericamente formulato e comunque è volto a sollecitare alternativi percorsi valutativi inerenti al merito, senza individuare vizi della motivazione deducibili in questa sede in ordine al giudizio di penale responsabilità, che la Corte ha fondato su un quadro probatorio nitidamente rappresentato, con il quale il ricorrente non si confronta pienamente;

Ritenuto che il secondo motivo, riguardante il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prospetta elementi inerenti al merito e risulta comunque manifestamente infondato, avendo la Corte fondato non arbitrariamente il proprio giudizio sui precedenti da cui il ricorrente è gravato; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende