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Ordinanza — n. 38932/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38932/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Oliveri Enrico inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments were a mere repetition of previously examined points and were manifestly unfounded because they attempted to excuse or minimize the role of another party, Chiofalo, in a punitive expedition against Larisco. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was condemned to bear the financial consequences of the procedural failure.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates arguments already examined and found unfounded, or if the grounds are manifestly baseless, as the court lacks the power to re-evaluate facts already conclusively determined.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded reiteration of arguments procedural costs Cassa delle ammende Corte di Cassazione civil liability testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERI ENRICO nato a MESSINA il 27/11/1988 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso reitera deduzioni già formulate ed esaminate dalla Corte e risulta comunque manifestamente infondato, essendosi non illogicamente escluso che le dichiarazioni oggetto di testimonianza da parte del ricorrente corrispondessero alla sua soggettiva percezione degli avvenimenti ed essendosi invece rilevato come le stesse fossero incentrate su una circostanza deliberatamente a scagionare tale Chiofalo o comunque a ridimensionare il ruolo di lui nella spedizione punitiva in danno di Larisco;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consi9liere estensore iden