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Ordinanza — n. 38749/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38749/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38749/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRANOVA ADOLFO nato a AVOLA il 13/11/1980 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato22nLiss-a11e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Terranova Adolfo, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc, pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza. Esaminato il ricorso; rilevato che il difensore lamenta un vizio nella formazione della volontà dell'imputato essendosi egli determinato ad accedere al concordato in appello per ottenere la revoca della misura degli arresti domiciliari in atto, revoca non disposta dalla Corte d'appello.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38749/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc, pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza. Esaminato il ricorso; rilevato che il difensore lamenta un vizio nella formazione della volontà dell'imputato essendosi egli determinato ad accedere al concordato in appello per ottenere la revoca della misura degli arresti domiciliari in atto, revoca non disposta dalla Corte d'appello.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale ritiro della querela penale proposta con riserva di revoca revoca dell'opposizione convalida del sequestro revoca dell'atto amministrativo

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRANOVA ADOLFO nato a AVOLA il 13/11/1980 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato22nLiss-a11e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Terranova Adolfo, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc, pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza. Esaminato il ricorso; rilevato che il difensore lamenta un vizio nella formazione della volontà dell'imputato essendosi egli determinato ad accedere al concordato in appello per ottenere la revoca della misura degli arresti domiciliari in atto, revoca non disposta dalla Corte d'appello.

Considerato che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc, pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

Considerato che, nella specie, solo apparentemente la doglianza è riconducibile ad un vizio della volontà della parte; invero, nel patto concordato non era esplicitata alcuna intenzione dell'imputato di subordinare la richiesta alla revoca della misura cautelare in corso, rimanendo del tutto indimostrato il dedotto vizio. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6,2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre