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Ordinanza — n. 38748/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of counsel signature due to 2017 law amendment removing personal filing option.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38748/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant filed it personally without a lawyer's signature. Although the appellant argued for the right to file personally, the 2017 law amendment explicitly requires such appeals to be signed by a registered defense attorney. The court applied the principle that procedural rules at the time of filing govern the case, ruling that the missing signature rendered the appeal void.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The requirement for a cassation appeal to be signed by a registered defense attorney, introduced by Law 103/2017, renders a personally filed appeal inadmissible without formalities.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lawyer signature requirement Law 103/2017 amendment personal filing prohibition procedural tempus regit actum diritto a un difensore requisito della firma autografa modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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Law 23 June 2017, n. 103, art. 1, comma 63
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Rilevato che la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
Art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art.
Art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen.
pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMEDALI BEIHAN nato il 25/12/1977 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto personalmente da Memedali Beihan. Rilevato che l'impugnazione risulta essere stata proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore. Rilevato che la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente» e che tale modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dell'iimpugnazione (Corte Cost. sent. n, 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 3 ottobre 2024 Il Con