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Ordinanza — n. 38747/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific legal and factual grounds as required by procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38747/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defense's cassation appeal was declared inadmissible because it failed to specify the legal and factual grounds for challenging the appellate court's decision. Although the defense complained about the sentencing quantum, the appeal contained only generic arguments without critical analysis of the first-instance reasoning. The court ruled that such lack of specificity violates mandatory procedural requirements, rendering the appeal inadmissible ex officio.

Regesto Legislator

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Art. 581, Art. 591 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds of fact and law are not explicitly stated and argued, as the burden of specificity is directly proportional to the specificity of the challenged decision's reasoning.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal procedural code ex officio inadmissibility sentencing grounds motivi di cassazione motivi che possono invocarsi motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 12355 del 07/01/2014, Palermo
Sez. 3, n. 16035 del 24/02/2011, Amendola
Sez. 0 n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASILE GHEORGHE nato il 22/06/1989 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata, considerato che la Corte d'appello di Firenze ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Livorno del 13/6/2022, con cui Vasile Gheorghe è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di furto aggravato.

Considerato che nell'atto di appello la difesa formulava un motivo unico, nel quale si doleva del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al quantum della pena irrogata. Considerato che avverso l'ordinanza d'inammissibilità ha proposto ricorso per cassazione la difesa, lamentando erronea applicazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.. Ritenuto che, ai sensi dell'art.581 cod.proc.pen. i motivi dell'impugnazione devono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta e che l'inosservanza di tale disposizione comporta l'inammissibilità dell'innpugnazione, ai sensi dell'art.591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado dei procedimento a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo senza l'osservanza di particolari formalità nè obbligo di previa instaurazione del contraddittorio (Sez. 3, n.12355 del 07/01/2014, Palermo, Rv. 25974201;

Sez. 3, n. 16035 del 24/02/2011 - dep. 21/04/2011, Amendola, Rv. 25028001). Rilevato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez.0 n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) hanno affermato il principio secondo cui anche l'appello - al pari del ricorso per cassazione - è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, precisando, inoltre, che tale onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.

Considerato che la Corte d'appello, nella ordinanza impugnata, ha posto in rilievo come, a fronte di puntuali argomentazioni del primo giudice riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, i motivi d'impugnazione fossero stati formulati in termini del tutto generici, non essendo sostenuti da rilievi critici nei riguardi della motivazione espressa in primo grado. Ritenuto che il percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale risulta essere immune dalle censure prospettate in questa sede, meramente avversative. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Con