Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38746/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38746/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38746/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANIERI VINCENZO nato a TARANTO il 15/12/1986 avverso la sentenza del 10/04/2024 del TRIBUNALE di TARANTOdato_ar/152-afteParti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Ranieri Vincenzo a mezzo del difensore. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. pen; Ordinanza — n. 38746/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo dedotto è del tutto generico e che l'assunto difensivo, in base al quale la sentenza sarebbe carente sotto il profilo motivazionale, è palesemente contraddetto dal contenuto della pronuncia, in cui è affermata la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, l'assenza di cause d'immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. pen. e la congruità della pena. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali remissione della pena modalità di calcolo dell'ammenda ammende per infrazione procedurale censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANIERI VINCENZO nato a TARANTO il 15/12/1986 avverso la sentenza del 10/04/2024 del TRIBUNALE di TARANTOdato_ar/152-afteParti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Ranieri Vincenzo a mezzo del difensore. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ritenuto che il motivo dedotto è del tutto generico e che l'assunto difensivo, in base al quale la sentenza sarebbe carente sotto il profilo motivazionale, è palesemente contraddetto dal contenuto della pronuncia, in cui è affermata la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, l'assenza di cause d'immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. pen. e la congruità della pena. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa de