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Ordinanza — n. 38743/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of lawyer signature required by new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38743/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the petitioner failed to sign it with a registered defense lawyer, a mandatory requirement introduced by Law 103/2017. Although the petitioner argued that the constitutional challenge to this rule had already been rejected by the Supreme Court, the Court applied the principle that procedural rules apply at the time of the act. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the petitioner was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 605, comma 5-bis cod. proc. pen.: The appeal to the Supreme Court must be signed by a registered defense lawyer; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lawyer signature requirement Law 103/2017 amendment de plano declaration procedural law application diritto a un difensore legittima difesa eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Law 23 June 2017, n. 103
Art. 613, comma 1 of the Code of Criminal Procedure
Rilevato che: - la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
Art. 605, comma 5-bis of the Code of Criminal Procedure
Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod.
Art. 591, comma 1-lett. a) of the Code of Criminal Procedure
pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett.
Constitutional Court Judgment n. 186 of 13 June 2000
art. 613 cod. proc. pen
272011:"È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n.

Giurisprudenza citata

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Supreme Court, Section U, n. 8914 of 21 December 2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAJAH MOHAMED nato il 29/01/1986 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato_a_yuiryerglrép-a' di; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata, Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato Najah Mohamed. Rilevato che: - la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»; - la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. - la prospettata questione d'illegittimità costituzionale della disciplina che ha introdotto la limitazione di cui si tratta ha già formato oggetto di disamina in questa sede, avendo le Sezioni Unite ritenuto la questione manifestamente infondata [cfr.

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 dep. 23/02/2018, Rv. 272011:"È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, !a Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)"].

Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattrornila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigliere e