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Ordinanza — n. 38742/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding theft admissibility, ruling waived grounds preclude appellate review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38742/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, rejecting the defendant's complaint about the appellate court's failure to consider the admissibility of the theft charge. The defense argued that the second-instance judge should have explicitly addressed statutory grounds for acquittal, yet the court relied on established precedent limiting review to non-waived issues after a plea agreement. Consequently, the court held that since the admissibility of the crime was already examined and found valid in the first instance, the current appeal lacks merit and violates procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals involving plea agreements, the Supreme Court cannot examine waived grounds for acquittal or procedural defects in sentencing not raised in the first instance, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal waived grounds plea agreement procedural waiver second instance review deposizioni attendibili imputazione per reati di stupefacenti confessione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Hila Shtjefen, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., successivamente abrogato — secondo cui il giudice d'appelio, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sui mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod.
Art. 599, comma 4 cod. proc. pen.
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Hila Shtjefen, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 11.6.2000
art. 599-bis cod. proc. pen
«1n tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., successivamente abrogato — secondo cui il giudice d'appelio, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sui mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102, così massimata:
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HILA SHTJEFEN nato il 30/08/1985 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato_.2>tIstfa-lle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Hila Shtjefen, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza. Esaminato il ricorso proposto dall'imputato, rilevato che il difensore si duole della mancata considerazione da parte della Corte d'appello della esistenza della condizione di procedibilità del furto contestato. Considerato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen, ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato — secondo cui il giudice d'appelio, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sui mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102, così massimata:

«1n tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»).

Considerato, in ogni caso, che la questione posta è stata esaminata dal giudice in primo grado, il quale ha ritenuto, sulla base di corrette argomentazioni, l'esistenza in atti di rituale e tempestiva querela proveniente dalla persona offesa. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 116.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consiglier