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Ordinanza — n. 38740/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic lack of reasoning regarding denial of general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38740/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Abdelhakim Bidra inadmissible due to manifestly unfounded and generic grounds. The appellant argued for a lack of reasoning concerning the denial of general mitigating circumstances, but the court found no specific criticism of the lower court's evaluation of the defendant's negative personality and prior criminal record. Consequently, the court ruled that the first-instance judgment was sufficiently motivated and that the appeal violated procedural rules against re-evaluating the sentence's appropriateness.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it merely complains of a lack of reasoning without specific criticism, as the court of first instance need only indicate elements of preponderant relevance to deny mitigating circumstances based on the defendant's criminal history.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of reasoning general mitigating circumstances negative personality prior criminal record procedural admissibility importanza del successo d'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 62 bis cod. pen
265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BDIRA ABDELHAKIM nato il 21/08/1981 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Bdira Abdelhakim. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che i motivi di doglianza sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto.

Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità").

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigliere estens