Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding substitution of custodial sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal's refusal to substitute the custodial sentence lacked sufficient motivation under specific criminal code articles. The court found the lower court's factual assessments regarding the appellant's criminal personality and lack of repentance were not contradictory or illogical, thus rejecting the claim of insufficient reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53, 59, 20 bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the appellate court's refusal to substitute a custodial sentence is based on factual evaluations that are not contradictory or illogical, even if the appellant claims a lack of motivation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAROSI TIZIANO nato a PIETRASANTA il 24/07/1973 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Barosi Tiziano, il quale si duole della carenza di motivazione con riferimento agli artt. 53, 59 I. 689/81, 20 bis cod. pen. Considerato che i giudici di appello, con motivazione fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, hanno ritenuto insussistenti le condizioni per la sostituzione della pena detentiva in considerazione del fatto che la personalità criminale del ricorrente - desumibile dalle modalità reato, dai numerosi , allarmanti precedenti penali e dalla mancanza di manifestazioni di resipiscenza - non consente una prognosi favorevole in ordine al rispetto delle prescrizioni della pena sostitutiva proposta.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i! 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Pqsien