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Ordinanza — n. 38738/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38738/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38738/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISPO GIANLUCA nato a PENNE il 12/02/1976 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Vispo Gianluca, ritenuto responsabile del reato di tentato furto. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito ritenuto congruo il quantum di pena stabilito in primo grado, anche in ragione della negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti specifici; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 38738/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito ritenuto congruo il quantum di pena stabilito in primo grado, anche in ragione della negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti specifici; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);

Parole chiave

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incidente ciclistico sicurezza della circolazione responsabilità per incidente stradale vittima di infortunio grave intralcio alla circolazione sicurezza stradale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISPO GIANLUCA nato a PENNE il 12/02/1976 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Vispo Gianluca, ritenuto responsabile del reato di tentato furto. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito ritenuto congruo il quantum di pena stabilito in primo grado, anche in ragione della negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti specifici; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre1ide