Ordinanza — n. 38737/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUFADIL ANWAR (CUI 03CW90C) nato il 30/07/1987 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; HOMPit esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Anwar. Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata circa la ricorrenza di eventuali cause d'immediato proscioglimento dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38737/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata circa la ricorrenza di eventuali cause d'immediato proscioglimento dell'imputato.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUFADIL ANWAR (CUI 03CW90C) nato il 30/07/1987 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; HOMPit esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Anwar. Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata circa la ricorrenza di eventuali cause d'immediato proscioglimento dell'imputato.
Considerato che, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale circa la penale responsabilità dell'imputato in relazione al fatto allo stesso ascritto. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e del trattamento sanzionatorio adottato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Cons