Italian court dismisses appeal against sentencing, citing judicial discretion and lack of logical error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the sentence was excessive and failed to consider his good behavior, but the lower court had already justified the slight deviation from the statutory minimum based on numerous prior offenses. The court ruled that cassation review cannot re-evaluate the congruity of the sentence if the lower court's reasoning was not arbitrary or illogical, thus upholding the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the congruity of the sentence if the lower court's reasoning was not arbitrary or illogical, as sentencing falls within the prudent appreciation of the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAOUALI CHARMS EDDINE nato il 22/08/1986 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Zaouali Charms Eddine. Rilevato che il ricorrente si duole della dosimetria della pena, lamentando l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata considerazione del buon comportamento dell'imputato.
Considerato che la sentenza è sorretta da conferente apparato argomentativo sul punto, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la pena irrogata, evidenziando come il lieve discostamento dal minimo edittale fosse giustificato dai numerosi precedenti annoverati dall'imputato. Considerato che la determinazione della pena in concreto irrogata è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Pres