Ordinanza — n. 38735/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SYLA FLAOGERT (CUI 048K3RZ) nato il 24/05/1995 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Syla Flaogert, il quale si duole dell'erronea motivazione espressa dalla Corte di merito con riferimento all'art. 20 bis cod. pen. per mancata sostituzione della pena inflitta con quella della detenzione domiciliare.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 20 bis cod. pen; Ordinanza — n. 38735/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 20 bis cod. pen. per mancata sostituzione della pena inflitta con quella della detenzione domiciliare.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SYLA FLAOGERT (CUI 048K3RZ) nato il 24/05/1995 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Syla Flaogert, il quale si duole dell'erronea motivazione espressa dalla Corte di merito con riferimento all'art. 20 bis cod. pen. per mancata sostituzione della pena inflitta con quella della detenzione domiciliare.
Considerato che i giudici di appello, con motivazione fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, hanno ritenuto insussistenti le condizioni per la sostituzione della pena detentiva in considerazione del fatto che la personalità criminale del ricorrente - desumibile dalle modalità reato, dal precedente specifico annoverato e dalla mancanza di manifestazioni di resipiscenza - non consente una prognosi favorevole in ordine al rispetto delle prescrizioni della pena sostitutiva proposta.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr