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Ordinanza — n. 38734/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic grounds, lack of facts, and unfounded constitutional claim regarding tacit withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38734/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the first ground, the factual irrelevance of the second, and the manifest unfoundedness of the constitutional question. The defense argued for procedural violations and unequal treatment regarding the withdrawal of the private prosecution, but the court found the appeal lacked specific factual details and relied on an incorrect legal premise. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 178, 179, 125, 533 c.p.p.; Art. 152 c.p., comma 3, n. 1: Appeals must be specific with clear factual and legal grounds; generic complaints are inadmissible, and constitutional questions are rejected if the alleged disparity in treatment regarding the revocability of the private prosecution is not supported by the case facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of motivation tacit withdrawal private prosecution procedural violation constitutional question indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 178 c.p.p.
Art. 179 c.p.p.
Art. 125 c.p.p.
Art. 533 c.p.p.
Art. 152 c.p., comma 3, n. 1
Questione d'incostituzionalità dell'art. 152 cod.
art. 152 cod. pen
Questione d'incostituzionalità dell'art. 152 cod. pen., comma 3, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERISHA PATRIK nato il 02/04/1987 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Berisha Patrik, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

1. Violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. non avendo l'imputato ricevuto notifica del decreto di citazione a giudizio;

2. Violazione degli artt. 125 e 533 cod. proc. pen. carenza di motivazione in ordine alla identificazione dell'imputato quale autore del furto;

3. Questione d'incostituzionalità dell'art. 152 cod. pen., comma 3, n. 1 cod. pen., nella parte in cui prevede la remissione tacita della querela nel caso di mancata comparizione nella qualità di testimone della persona offesa in dibattimento, disparità di trattamento rispetto al caso dell'imputato giudicato con rito abbreviato;

4. Contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e carenza di motivazione in ordine al censurato riconoscimento della recidiva;

5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che la prima doglianza è formulata in termini assolutamente generici, non essendo precisato quali siano i profili di vizio dedotti e quale sia il decreto di citazione in giudizio cui la doglianza si riferisca. Considerato che la non intelligibilità della deduzione in rito impedisce a questa Corte di verificarne la fondatezza alla luce delle emergenze degli atti processuale e di assolvere alla funzione di scrutinio ad essa demandata, con conseguente inammissibilità della doglianza, laddove i motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Cass.

Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204). Considerato che la seconda doglianza è palesemente versata in fatto, opponendo la difesa un'alternativa ricostruzione della vicenda, a fronte della compiuta spiegazione fornita dalla Corte di merito, che, nel ribadire le argomentazioni illustrate in primo grado, ha evidenziato come il ricorrente, immortalato dalle telecamere di sorveglianza, fosse stato riconosciuto con certezza dagli operanti, i quali avevano una conoscenza pregressa dell'imputato per ragioni di servizio. Considerato che la sollecitazione a sollevare questione di legittimità costituzionale è inammissibile per manifesta infondatezza della prospettazione: la querela è revocabile ad libitum della persona offesa, la quale, nel presente caso non ha in alcun modo manifestato tale volontà.

Il fatto che l'imputato abbia deciso di definire il procedimento nelle forme del rito abbreviato secco, non costituisce un limite alla revoca della querela, la quale può essere attuata anche al di fuori del giudizio. Ne consegue che nessuna disparità di trattamento è ipotizzabile nel caso in esame. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo quanto alla mancata revoca della recidiva, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, in ragione dei moiteplici precedenti specifici annoverati ed in considerazione delle modalità spregiudicate di attuazione del reato per il quale è intervenuta condanna.

Considerato che l'apparato argomentativo offerto dalla Corte d'appello è idoneo a sostenere il diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo i giudici di merito più volta evidenziato in sentenza la negativa personalità dell'imputato e la gravità del fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 ottobre 2024 Il