Ordinanza — n. 38732/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUZZI ALESSANDRO nato a CODIGORO il 28/06/1982 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Buzzi Alessandro, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione. Rilevato che la difesa adduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale quanto alla mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 624 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 cod. pen; Ordinanza — n. 38732/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che la difesa adduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale quanto alla mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 624 cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUZZI ALESSANDRO nato a CODIGORO il 28/06/1982 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Buzzi Alessandro, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione. Rilevato che la difesa adduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale quanto alla mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 624 cod. pen.
Vista la nota difensiva con cui si richiede l'assegnazione ad altra sezione del ricorso con trattazione in pubblica udienza. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione circa la ricorrenza della fattispecie in esame del furto in abitazione, motivazione corretta in diritto ed esente da vizi logici, perché basata su criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle