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Ordinanza — n. 38731/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation in theft case, ruling facts already assessed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38731/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court lacked motivation regarding aggravating and mitigating circumstances. The appellant argued for the exclusion of an aggravating factor and the application of a mitigating circumstance, but the appellate court had already thoroughly evaluated these points and provided sufficient reasoning. The court dismissed the appeal because the grievances were either repetitive of previously rejected arguments or constituted mere factual complaints not reviewable at the stage of legal admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 2 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: Appeals based on alleged lack of motivation for applying aggravating or mitigating circumstances are inadmissible if the lower court has already addressed the factual and legal grounds with congruent arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of motivation appeal theft aggravating circumstance mitigating circumstance denial inadmissible appeal cassation factual complaints reviewability aggravamento della pena attenuazione della pena commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625 n. 2 cod. pen.
Mancanza di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.;
Art. 62 n. 4 cod. pen.
carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ed al mancato contenimento della pena entro il minimo edittale;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Rv. 277711
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARRACINO SALVATORE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 12/01/1975 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Guarracino Salvatore, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose. Rilevato che il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

1. Mancanza di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.;

2. carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ed al mancato contenimento della pena entro il minimo edittale;

3. Carenza di motivazione in ordine alla sospensione della condanna al pagamento delia provvisionale. Viste le conclusioni della parte civile costituita depositate in atti. Considerato che la sentenza impugnata è assistita da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente. Considerato che la prima ragione di doglianza è reiterativa di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte di merito e disattese con argomentazioni del tutto congrue, avendo i giudici posto in evidenza come la prova dell'effrazione della serratura del garage della persona offesa fosse stata raggiunta per mezzo delle testimonianze raccolte dagli operanti di polizia e dalla persona offesa, Dall'Aglio Giuseppe.

Considerato che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già valutati in sede di merito e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale nel motivare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., laddove evidenzia come i danni cagionati dalla commissione del furto e il valore dei beni sottratti non possano essere considerati di entità irrisoria come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità ai fini dell'applicazione della invocata attenuante).

Considerato che l'ultimo motivo di doglianza è del pari manifestamente infondato; invero, il provvedimento con il quale I giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (così Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Rv. 277711). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Dall'Aglio Giuseppe, che, in base alla qualità dell'opera prestata, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo.

Il ricorrente, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere, altresì, condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della parte civile Dall'Aglio Giuseppe che liquida in complessivi euro millecinquecento, oltre accessori come per legge.

Così deciso il 3 ottobr