Ordinanza — n. 38730/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIANO LUIGI nato a CERIGNOLA il 26/06/1988 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Tiano Luigi, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito di plurimi episodi di furto e tentativo di furto aggravati. Considerato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, l'inidoneità e insufficienza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38730/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, l'inidoneità e insufficienza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIANO LUIGI nato a CERIGNOLA il 26/06/1988 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Tiano Luigi, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito di plurimi episodi di furto e tentativo di furto aggravati. Considerato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, l'inidoneità e insufficienza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 - Il Consigliere estensore Il PfTsidp