Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding generic mitigating circumstances in criminal appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense failed to specify the legal and factual grounds for requesting generic mitigating circumstances. The appellant argued that the first-instance judge ignored personal and social conditions, but the court found these claims too generic without citing specific evidence from the case file. Consequently, the appeal was rejected under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, which requires precise articulation of arguments for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, Art. 591 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds for impugnation lack specific indication of the legal reasons and factual elements supporting the request, as the burden of specificity is directly proportional to the specificity of the grounds underlying the decision.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSTI DAVID nato a SASSUOLO il 03/07/1962 avverso l'ordinanza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata, considerato che la Corte d'appello di Bologna ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 18/7/2023, con cui Esposti David è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico.
Considerato che nell'atto di appello la difesa formulava un motivo unico, nel quale si doleva del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che il giudice di primo grado non aveva considerato le condizioni personali, familiari e sociali dell'imputato ai fini del riconoscimento del beleficio. Considerato che avverso l'ordinanza d'inammissibilità ha proposto ricorso per cassazione la difesa, lamentando erronea applicazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; manifesta illogicità della motivazione. Ritenuto che, ai sensi dell'art.581 cod.proc.pen. i motivi dell'impugnazione devono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta e che l'inosservanza di tale disposizione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art.591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo senza l'osservanza di particolari formalità nè obbligo di previa instaurazione del contraddittorio (Sez. 3, n.12355 del 07/01/2014, Palermo, Rv. 25974201;
Sez. 3, n. 16035 del 24/02/2011 - dep. 21/04/2011, Amendola, Rv. 25028001). Rilevato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez.0 n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) hanno affermato il principio secondo cui anche l'appello - al pari del ricorso per cassazione - è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, precisando, inoltre, che tale onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.
Considerato che la Corte d'appello, nella ordinanza impugnata, ha posto in rilievo come i motivi d'impugnazione fossero stati formulati in termini del tutto generici, essendosi la difesa limitata a fare riferimento alle condizioni di vita e al basso livello d'istruzione dell'imputato senza fornire indicazione degli elementi in atti comprovanti tali circostanze. Ritenuto che il percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale risulta essere immune dalle censure prospettate in questa sede, meramente avversative. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il C