Cassation appeal dismissed for vagueness; generic complaints lacked specific legal and factual grounds required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds for complaint were entirely generic and lacked specific legal or factual assertions. The appellant merely criticized the lack of motivation without pointing to concrete errors, whereas the lower court had already provided a complete argumentative response to the issues raised. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirements for admissibility under Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591 cod. proc. pen.; Appeals must specify legal grounds and factual elements; generic complaints lacking concrete assertions are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSOVIC MASSIMO nato a BOLOGNA il 17/09/1997 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Husovic Massimo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui all'art. 116, commi 15 e 17 cod. strada. Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito offerto compiuta risposta alle doglianze proposte nell'atto di appello.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il