Criminal appeal dismissed for vagueness; generic complaints lack specific legal and factual grounds required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the lack of specific legal and factual grounds. The appellant's complaints were deemed entirely generic and aspecific, failing to identify precise errors in the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 581 e 591 cod. proc. pen.: motivi di appello devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto; ricorsi contenenti censure generiche sono inammissibili.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASCIANI FABIO nato a TERAMO il 03/05/1978 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Basciani Fab!o, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art.590 bis cod. pen. Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito offerto compiuta risposta alle doglianze proposte nell'atto di appello.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr