Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38726/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38726/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38726/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIBARTOLOMEO ANGELO nato a CERIGNOLA il 16/02/1984 CATHERINE VLADIMIR nato il 16/01/1995 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da Dibartolomeo Angelo e Catherine Vladimir, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato. Rilevato che i ricorrenti lamentano erronea applicazione degli artt. 133 e 62- bis cod. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38726/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che i ricorrenti lamentano erronea applicazione degli artt. 133 e 62- bis cod. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
circostanza attenuante ristrettezza finanziaria truffa all'assistenza sociale favoreggiamento risarcimento alle vittime di reati rigore per motivi familiari
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIBARTOLOMEO ANGELO nato a CERIGNOLA il 16/02/1984 CATHERINE VLADIMIR nato il 16/01/1995 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da Dibartolomeo Angelo e Catherine Vladimir, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato. Rilevato che i ricorrenti lamentano erronea applicazione degli artt. 133 e 62- bis cod. pen.

Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto che dal complesso argonnentativo della sentenza si ricavano precise giustificazioni riguardanti la congruità della pena inflitta dal primo giudice, in ragione della gravità del fatto e dell'entità del danno cagionato alla persona offesa.

Considerato che è evincibile dalla motivazione espressa in sentenza, l'implicito rigetto di ogni istanza riguardante l'adozione di un trattamento sanzionatorio di maggior favore, ivi inclusa la possibilità di riconoscere le già concesse attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante ritenuta. Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298;

Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). ). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre