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Ordinanza — n. 38724/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for being too generic and lacking specific legal and factual grounds under procedural code articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38724/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Benfante inadmissible due to its lack of specific legal and factual arguments. The appellant criticized the lower court's reasoning as insufficiently motivated, but the court found the original judgment to be logically sound and consistent with the trial court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: The appeal must specifically indicate the legal reasons and factual elements supporting the request; generic complaints lacking a specific comparison with the justified grounds of the contested decision are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific legal grounds requirement generic complaint rejection procedural code articles 581 591 lack of factual comparison registrazione clandestina di conversazioni prove acquisite illegalmente istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Artt. 581 e 591 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENFANTE FRANCESCO nato a PALERMO il 09/10/1997 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Benfante Francesco, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato. Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale.

Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e del trattamento sanzionatorio adottato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensore