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Ordinanza — n. 38723/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding alcohol test notice when driver refuses testing, citing established case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38723/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued that the driver was not properly notified of the right to legal counsel before the breath test. The court rejected this, ruling that such notification is not required when the driver refuses to undergo the alcohol test.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 7, cod. strada; The obligation to inform the driver of the right to legal counsel does not apply in cases where the driver refuses to submit to the alcohol test.

Parole chiave

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alcohol test refusal notice of counsel criminal procedure road traffic code inadmissible appeal procedural requirements breathalyzer test altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 186, comma 7, cod. strada

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021
Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Rv.
N. 34470 del 2016
281745; precedenti conformi N. 34470 del 2016 Rv.
N. 4896 del 2020
267877 - 01, N. 4896 del 2020 Rv.
N. 34355 del 2020
278579 - 01, N. 34355 del 2020 Rv.
N. 29939 del 2020
279920 - 01, N. 29939 del 2020 Rv.
N. 43845 del 2014
280028 - 01, N. 43845 del 2014 Rv.
N. 16816 del 2021
260603 - 01, N. 16816 del 2021 Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONDELLI GIACINTO nato a AGRIGENTO il 10/10/1972 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Rondelli Giacinto, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso sono destituite di fondamento in quanto prive di rilievo in relazione alla fattispecie che occupa: invero, a prescindere dalla considerazione che la prova della somministrazione dell'avviso è stata raggiunta attraverso la testimonianza del verbalizzante, secondo consolidato orientamento di questa Corte, puntualmente richiamato nella sentenza di primo grado, l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento (cfr.

Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Rv. 281745; precedenti conformi N. 34470 del 2016 Rv. 267877 - 01, N. 4896 del 2020 Rv. 278579 - 01, N. 34355 del 2020 Rv. 279920 - 01, N. 29939 del 2020 Rv. 280028 - 01, N. 43845 del 2014 Rv. 260603 - 01, N. 16816 del 2021 Rv. 281072 - 01). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la richiesta di acquisizione del verbale di accertamento nel quale non risultava essersi dato atto della somministrazione dell'avviso non riveste carattere di decisività, per come risulta evidente sulla base dell'orientamento richiamato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle