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Ordinanza — n. 38718/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming breathalyzer test results were invalid due to missing calibration records.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38718/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the breathalyzer test was invalid due to missing homologation and calibration dates in the official reports. While the defense argued for a violation of specific traffic code articles regarding the device's technical validity, the court affirmed that a positive breath test constitutes proof of intoxication. Consequently, the burden of proof rests entirely on the defendant to demonstrate specific defects or lack of legal controls, a standard the court found correctly applied.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies cod. strada; Art. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis cod. strada: In cases of driving under the influence, a positive breath test result constitutes proof of intoxication, placing the burden on the defense to prove instrument defects or lack of legal controls.

Parole chiave

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driving under influence breathalyzer validity burden of proof homologation requirements calibration records traffic code violation inadmissible appeal guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies cod. strada
Violazione dell'art. 186, comma 2, lett.
Art. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis cod. strada
Violazione dell'art. 186, comma 2, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci
ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv.
Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno
Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv.
Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, Ibnezzayer
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCANFERLA STEFANO nato a PADOVA il 17/01/1973 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Scanferla Stefano, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

c) e 2-sexies cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. Violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b)e 2-bis cod. strada; mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto accertata la contravvenzione in base ai rilievi tecnici effettuati mediante il dispositivo "modello Drager A1colest 7110 MK III, matricola AR5L -0030, pur in difetto di indicazione nei verbali redatti dagli operanti della data di effettuazione dell'omologazione e di verifiche e tarature eventualmente effettuate nel prosieguo. Considerato che la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell'accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 28255; conf.

Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). La consolidata giurisprudenza citata ribadisce, altresì, che l'esistenza di un apparato normativo che regola le caratteristiche e i controlli periodici degli etilonnetri rende non mutuabili i principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, in riferimento all'attività di accertamento mediante lo strumento di rilevamento elettronico della velocità, secondo cui è illegittima la disposizione censurata (art. 45 co. 6 cod. strada), nella parte in cui non prevede che i c.d. autovelox siano sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre