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Ordinanza — n. 38717/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals regarding sentencing and probation denial based on prior criminal record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38717/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Vivian Daris and Tomsig Brayan inadmissible. The appellants argued for a suspended sentence and reduced penalties, claiming the lower court failed to properly evaluate their specific criminal history. The court ruled that the appellate court correctly denied probation and mitigating circumstances based on the defendants' prior record, while affirming that sentencing discretion cannot be re-evaluated on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 164, comma 4; Art. 165, comma 2; Art. 62 bis cod. pen.; Art. 607 cod. proc. pen.: The court of appeal may deny probation and general mitigating circumstances based on a specific prior record without examining every defense argument, and cassation review cannot re-evaluate the concrete sentencing quantum.

Parole chiave

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suspended sentence denial prior criminal record general mitigating circumstances sentencing discretion inadmissible appeal attenuazione della pena revoca della sospensione condizionale pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 164, comma 4 cod. pen.
Art. 165, comma 2 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
265826:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod.
Art. 607 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
273995:"In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione.
art. 62 bis cod. pen
265826:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018
Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018 Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VIVIAN DARIS nato a ARCO il 16/08/1976 TOMSIG BRAYAN nato a ARZIGNANO il 04/05/1997 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da Tomsig Brayan e Vivian Daris. Rilevato che, a motivi di ricorso, i difensori hanno articolato le seguenti ragioni di doglianza. Per Vivian Daris:

1. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 164, comma 4 e 165, comma 2, cod. pen.

2. mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. Per Tomsig Brayan:

1. vizio di motivazione in ordine alla mancata riduzione massima della pena relativamente alla fattispecie del tentativo di furto;

2. Vizio di motivazione con riferimento all'eccessiva entità della pena irrogata. Considerato, quanto alla prima censura proposta da Vivian Daris, che la doglianza è destituita di fondamento: sebbene in modo conciso, la Corte di appello ha ritenuto che il ricorrente non potesse beneficiare della sospensione condizionale della pena, essendo gravato da un precedente specifico. In tal modo è stato espresso un giudizio negativo circa la prognosi in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati. L'argomentazione è conforme ai criteri ermeneutici stabili in questa sede [cfr.

Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018 Rv. 273995:"In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di secondo grado che aveva confermato il diniego della sospensione condizionale della pena sulla base di un precedente specifico gravante sull'imputato)].

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso proposto da Vivian Daris, che il riferimento al precedente specifico annoverato dall'imputato operato nella parte della sentenza dedicata al trattamento sanzionatorio, può adeguatamente fondare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»).

Ritenuto, quanto al ricorso proposto da Tomsig Brayan, che la determinazione del quantum della pena in concreto irrogata è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Con