Italian court dismisses appeal for attempted theft due to vague, non-specific grounds violating procedural code requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant's sole ground of complaint was formulated in entirely generic terms without specific legal or factual arguments. The appellant merely criticized the lack of motivation in the lower court's decision, which had already provided a comprehensive justification for the defendant's criminal responsibility. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirement of specifying the legal and factual reasons supporting the request, leading to a dismissal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: Appeals must specifically cite legal and factual grounds; generic complaints regarding the lack of motivation in the lower court's decision do not suffice to overcome the requirement of specificity and result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALICCHIO MICHELE nato a SAPRI il 22/09/1987 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Calicchio Michele, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di tentato furto e detenzione di grimaldelli. Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., dolendosi della mancata considerazione in senttenza di eventuali cause d'immediato proscioglimento.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, al contrario, ha reso ampia giustificazione della penale responsabilità dell'imputato unitamente al primo giudice. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le giustificazioni a sostegno del decisum.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigliere estens