Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant's arguments regarding sentencing severity did not fall within the limited statutory grounds for challenging plea bargain sentences. The defense argued for generic mitigating circumstances, but the court found the imposed penalty legal and consistent with criminal code criteria. Consequently, the appeal was rejected without a merits review, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory defects; general dissatisfaction with sentencing severity renders the appeal inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURMISHA3 ARSIM nato il 14/10/1987 avverso lala sentenza del 22/02/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato a a le parti; u ita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Durmishaj Arsim, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di furto in abitazione aggravato. A motivi di ricorso la difesa si duole dell'asserita irragionevolezza del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla ritenute aggravanti.
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione, trattandosi di pena non illegale e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si reputa congruo il trattamento sanzionatorio alla luce dei criteri di cui agli artt.132 e 133 cod. pen.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensor