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Ordinanza — n. 38711/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals regarding sentencing equivalence, upholding lower court's discretionary penalty balancing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38711/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Murati Bledar and Haska Mariglen inadmissible. The defense argued for generic mitigating circumstances, claiming the first-instance court erred in denying them due to the crime's severity and lack of additional positive elements. The court ruled that the lower court's discretionary judgment on sentencing equivalence was sufficiently motivated and not arbitrary, thus falling outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the discretionary judgment of the court of first instance regarding the equivalence of mitigating and aggravating circumstances, provided the decision is not arbitrary and is supported by sufficient reasoning.

Parole chiave

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sentencing equivalence generic mitigating circumstances discretionary judgment cassation review limits penal code provisions importanza del successo d'integrazione peggioramento di uno stato anteriore valutazione del reinserimento

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni
Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MURATI BLEDAR nato il 28/06/1987 HASKA MARIGLEN nato il 01/07/1989 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da Murati Bledar e Haska Mariglen. Rilevato che, a motivi di ricorso,la difesa lamenta erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa, avendo la Corte di merito, ai fini del diniego della concessione del beneficio invocato, posto in evidenza 'la mancanza di ulteriori positivi elementi a favore degli imputati oltre a quelli già considerati in primo grado per il giudizio di equivalenza e la entità del fatto, connotato da plurime, consistenti aggravanti. Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l'assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298;

Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). ). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il