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Ordinanza — n. 38710/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian criminal appeal dismissed as untimely filed after fifteen-day deadline expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38710/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed one day after the statutory fifteen-day deadline expired. The appellant, Rizzi Giovanni, argued against the Milan Court of Appeal's judgment, but the court found the appeal was lodged on April 10, 2024, following a judgment pronounced on March 25, 2024. Consequently, the court ruled that the delay was not excusable and dismissed the appeal while ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 544, comma 1, 585, comma 1, lett. a), comma 2, lett. b), 591, comma 1, lett. c), 610, comma 5-bis, 616 cod. proc. pen.; The appeal must be filed within fifteen days of the judgment's pronouncement, and untimely filings are inadmissible unless the delay is excusable.

Parole chiave

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untimely appeal fifteen day deadline inadmissible appeal procedural delay criminal procedure code ritardo scusabile tempestività dell'inoltro istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 544, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Art. 585, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con procedura de plano come previsto dall'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
con procedura de plano come previsto dall'art. 610 comma 5-bis co.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI GIOVANNI nato a BITONTO il 29/07/1951 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdat931po1sóa-líe parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Rizzi Giovanni avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano in data 25/3/2024. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché intempestivo. Risulta, invero, che la motivazione della sentenza sia stata redatta contestualmente; ne discende che l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta, ai sensi dei combinato disposto degli artt. 544, comma 1, 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. b), entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla pronunzia della sentenza, venendo a scadere il 9 aprile 2024.

Il ricorso risulta invece essere stato depositato in data 10 aprile 2024. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con procedura de plano come previsto dall'art. 610 comma 5-bis co. proc. pen. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre