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Ordinanza — n. 38709/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals for lack of specific legal and factual grounds under procedural code articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38709/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Covelli Claudio and Proietto Sandro inadmissible. The appellants argued that the lower court's sentencing decision lacked sufficient and contradictory reasoning regarding their criminal liability. The court rejected these claims because the appeals were formulated in generic terms without specifying the legal or factual grounds required by the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: i ricorsi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto; censure generiche sono inammissibili.

Parole chiave

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criminal appeals inadmissibility specific grounds requirement Criminal Procedure Code generic complaints rejection sentencing reasoning review allegazione motivata difetto di motivazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Artt. 581 e 591 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COVELLI CLAUDIO (CUI 02035K8) nato a CROTONE 11 18/10/1982 PROIETTO SANDRO nato a CROTONE il 25/09/1979 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da Covelli Claudio e Proietto Sandro, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione.

Rilevato che i ricorrenti lamentano, nel motivo unico proposto, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, insufficienza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento all'interpretazione degli elementi d'accusa, mancata motivazione della condanna. Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo i ricorsi censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le ampie, puntuali argomentazioni a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Pri