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Ordinanza — n. 38708/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding aggravated theft in a public hospital, upholding office prosecution and aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38708/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the extinction of the crime and the applicability of aggravating circumstances. The court confirmed that theft in a public hospital is prosecutable ex officio under the new legislative framework and that the presence of surveillance cameras does not negate the aggravating factor of committing the crime in a public building. Consequently, the lower court's decision to convict the defendant for aggravated theft was upheld without modification.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; Art. 624, comma 3 cod. pen.: Theft committed in a public hospital is prosecutable ex officio due to aggravating circumstances, and the existence of surveillance systems does not exclude the statutory aggravation.

Parole chiave

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aggravated theft public hospital ex officio prosecution surveillance cameras criminal procedure statutory aggravation inadmissible appeal infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata; 4 Violazione dell'art.
Art. 625, comma 3 cod. pen.
Violazione dell'art. 625, comma 1, n.
Art. 530 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
pen., vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata; 4 Violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., manifesta illogicità in ordine all'esclusione del danno di speciale tenuità.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
art 131-bis cod. pen
Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 17391 del 21/02/2018
Sez. 4, Sentenza n. 17391 del 21/02/2018, Rv.
Sez. 5 n. 344 dei 26/11/2021
Sez. 5 n. 344 dei 26/11/2021, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATARAZZO DOMENICO nato a AVELLINO il 04/05/1980 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; • Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa in data 1/12/2022, esaminato il ricorso proposto da Matarazzo Domenico, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., per avere commesso il fatto su cose esistenti nei locali annessi al pronto soccorso dell'Ospedale Moscati di Avellino. Rilevato che la difesa lamenta:

1. Violazione degli artt. 625, comma 3, cod. pen. e 625, comma 1, n. 7 cod. pen., sopravvenuta estinzione del reato per difetto della condizione di procedibilità della querela;

2. Violazione degli artt. 530 e 131 bis cod. pen.;

3. Violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata; 4 Violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., manifesta illogicità in ordine all'esclusione del danno di speciale tenuità. Considerato che il primo motivo di doglianza è destituito di fondamento: il locale in cui è avvenuto il furto appartiene ad un edificio pubblico, tale essendo il pronto soccorso dell'ospedale sopra menzionato (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 17391 del 21/02/2018, Rv. 272648:"Sussiste la circostanza aggravante del fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, nel caso in cui il furto sia commesso in un ospedale, inserito nel servizio nazionale e, pertanto, stabilimento pubblico"); ai sensi dell'art. 624, comma 3, cod. pen., nella nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il delitto di furto, punibile a querela della persona offesa dall'entrata in vigore della legge, è tuttavia procedibile d'ufficio ove ricorra taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede.

Ne consegue che per il reato in contestazione si procede d'ufficio. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. può ritenersi implicitamente esclusa alla stregua della motivazione espressa in sentenza, dove è stato posto in rilievo l'oggettivo disvalore della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare logico (cfr. quanto riportato a pg. 3 della sentenza "In alcun modo potrebbe dirsi lieve il pericolo derivante dalla condotta per cui si procede, in quanto gli imputati si introducevano all'interno di un edificio pubblico destinato alla cura della salute con il precipuo scopo di sottrarre beni personali degli infermieri, mentre costoro erano intenti ai propri ordinari uffici").

Ritenuto, quanto alla ricorrenza dell'aggravante dell'avere commesso il fatto su cose presenti in un edificio pubblico, che il richiamo alla esistenza di telecamere di sorveglianza in loco è del tutto inconferente ai fini della invocata esclusione dell'aggravante ritenuta, la quale sussiste indipendentemente dalla operatività di un sistema di videosorveglianza, dovendo aversi riguardo al luogo in cui è avvenuto il furto. Ritenuto, quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., che le argomentazioni a sostegno del decisum sono immuni da censure e conformi ai criteri ermeneutici dettati in sede di legittimità (cfr.

Sez. 5 n. 344 dei 26/11/2021, dep. 2022, Rv. 282402:"L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto"). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci