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Ordinanza — n. 38707/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against sentencing for lack of generic mitigating circumstances due to inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38707/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Ciocoiu Andrei and Ciocoiu Georgiana inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellants argued the lower court's reasoning was illogical, but the court found the first instance judgment sufficiently motivated by the defendants' negative personality and the crime's gravity. Consequently, the court ruled that a new assessment of sentence congruity is prohibited in cassation when the original decision is not arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging the determination of the penalty or the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible if the lower court provided sufficient motivation based on the defendant's personality and the severity of the offense, as a new evaluation of sentence congruity is prohibited in cassation.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal sentence congruity negative personality Cassation procedure circostanze attenuanti assenza di caso di rigore mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
259142); considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
259142); considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIOCOIU ANDREI nato il 16/02/1979 CIOCOIU GEORGIANA ALINA nato il 26/05/1973 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da Ciocoiu Andrei e Ciocoiu Georgianatql-110 Rilevato che i ricorrenti si dolgono della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, deducendo la manifesta illogicità della motivazione della sentenza sul punto.

Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti in sentenza da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità degli imputati e la gravità del fatto; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigliere este