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Ordinanza — n. 38706/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding habitual theft, ruling habitual conduct bars leniency under Art. 131 bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38706/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments that the lower court erred in applying criminal procedure or penal law. The defense claimed the appellate court failed to properly link evidence to the defendant and incorrectly denied leniency for habitual theft under Article 131 bis of the Penal Code. The court ruled that the habitual nature of the offenses, supported by numerous prior convictions, validly excluded the statutory cause of non-punishment, leaving the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 192, 533 cod. proc. pen.; The cause of non-punishment for particular triviality under Article 131 bis of the Penal Code cannot be applied when the accused has committed multiple crimes of the same kind, as the norm considers the offense in its plural dimension.

Parole chiave

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habitual theft exclusion non-punishment cause multiple crimes same kind appellate court competence procedural inadmissibility riconoscimento della decisione carenza di credibilità oggettiva prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod. pen.; carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto; travisamento dei dati processuali.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 533 cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod. pen.; carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto; travisamento dei dati processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262
ex multis Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262 - 01:«La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELRAKEH MOHAMED AYMEN nato il 23/01/1985 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Elrakeh Mohamed Aymen, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.; carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta riconducibilità delle immagini all'imputato;

2. Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod. pen.; carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto; travisamento dei dati processuali. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza: i numerosi precedenti penali specifici annoverati dal ricorrente, puntualmente richiamati in motivazione, rendono manifesta la ricorrenza del carattere abituale della condotta del ricorrente, ostativo al riconoscimento del beneficio (cfr. ex multis Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262 - 01:«La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola»).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigl