Ordinanza — n. 38702/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALBI MABROUK nato il 20/05/1980 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Talbi Mabrouk, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 110, 624 bis, comma 2, 625, comma 1, n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 bis cod. pen; Ordinanza — n. 38702/2024 — snpen · Corte di Cassazione: cod. pen., 612 cod. pen.. Considerato che le deduzioni sviluppate nel motivo di ricorso, in cui la difesa lamenta vizio di motivazione a sostegno della ritenuta partecipazione dell'imputato nel reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione sul punto, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALBI MABROUK nato il 20/05/1980 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Talbi Mabrouk, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 110, 624 bis, comma 2, 625, comma 1, n.
3) cod. pen., 612 cod. pen.. Considerato che le deduzioni sviluppate nel motivo di ricorso, in cui la difesa lamenta vizio di motivazione a sostegno della ritenuta partecipazione dell'imputato nel reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione sul punto, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr s d nté it