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Ordinanza — n. 38701/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38701/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38701/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERGAMASCHI ELVIS nato a CHIARI il 03/12/1986 avverso la sentenza del 04/10/2023 del TRIBUNALE di BRESCIAdato,a_vvi-Só alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Bergamaschi Elvis, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art.186, comma 2, lett.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38701/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERGAMASCHI ELVIS nato a CHIARI il 03/12/1986 avverso la sentenza del 04/10/2023 del TRIBUNALE di BRESCIAdato,a_vvi-Só alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Bergamaschi Elvis, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art.186, comma 2, lett.

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda ammende per infrazione procedurale sanzione sostitutiva controllo della commisurazione della pena condono delle spese procedurali gravità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
A motivi di ricorso la difesa si duole della carenza ed illogicità della motivazione, lamentando che il giudice si è astenuto dal considerare ed offrire giustificazione in ordine alla mancanza di eventuali cause d'immediato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERGAMASCHI ELVIS nato a CHIARI il 03/12/1986 avverso la sentenza del 04/10/2023 del TRIBUNALE di BRESCIAdato,a_vvi-Só alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Bergamaschi Elvis, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art.186, comma 2, lett.

c) e 2 bis cod. strada. A motivi di ricorso la difesa si duole della carenza ed illogicità della motivazione, lamentando che il giudice si è astenuto dal considerare ed offrire giustificazione in ordine alla mancanza di eventuali cause d'immediato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (motivo primo) e dall'offrire motivazione sulla corretta determinazione della pena. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che le censure sono comunque palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui si escludono ragioni per addivenire all'immediato proscioglimento dell'imputato e si reputa congrua la pena concordata. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 3 ottobre 2024 Il Consigliere estens