Ordinanza — n. 38699/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DESTASIO JONATHAN nato a SIRACUSA il 09/10/1992 PEREZ KEVEN nato a SIRACUSA il 06/11/1998 avverso la sentenza del 07/03/2024 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAdato o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Destasio Jonathan e Perez Keven hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito dei patteggiamento, è stata applicata ai predetti la pena concordata tra le parti in relazione ai fatti di cui all'imputazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38699/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Nei ricorsi entrambi si dolgono della erronea applicazione della legge penale e della carenza di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla determinazione dell'aumento stabilito a titolo di continuazione. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica dei fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DESTASIO JONATHAN nato a SIRACUSA il 09/10/1992 PEREZ KEVEN nato a SIRACUSA il 06/11/1998 avverso la sentenza del 07/03/2024 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAdato o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Destasio Jonathan e Perez Keven hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito dei patteggiamento, è stata applicata ai predetti la pena concordata tra le parti in relazione ai fatti di cui all'imputazione.
Nei ricorsi entrambi si dolgono della erronea applicazione della legge penale e della carenza di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla determinazione dell'aumento stabilito a titolo di continuazione. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica dei fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione, trattandosi di pena non illegale e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si reputa congruo il trattamento sanzionatorio richiesto dalle parti, con valutazione insindacabile in questa sede. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigliere